Bonus acquisto casa per Under 36

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Bonus acquisto casa per Under 36

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BONUS ACQUISTO CASA UNDER 36

Ancora pochi mesi alla scadenza dei termini per poter accedere al bonus pensato per tutti i giovani under 36 che vogliono acquistare la prima casa. E’ fissata, infatti, per il 31 dicembre 2022 la data ultima per poter usufruire dei vantaggi contenuti nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 151.

 CHI PUO’ USUFRUIRE DI QUESTE AGEVOLAZIONI?

La legge è a vantaggio di tutti coloro che acquistano la prima casa entro la data sopra indicata del 31 dicembre 2022 e non hanno ancora compiuto 36 anni per tutto il 2022. 

Oltre all’ età si devono possedere anche altri requisiti , vediamo quali : 

  • Possedere un Isee, con riferimento al periodo 2020, non superiore a € 40.000 annui
  • non essere titolari, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • non essere titolari, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile    

 HO I REQUISITI, QUALI SONO I VANTAGGI ECONOMICI ?  

Una volta accertatasi di possedere i requisiti richiesti, ecco a quali agevolazioni si può accedere :

  • Nelle compravendite tra Privati, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • Nelle compravendite soggette Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Rispetto a quest’ ultimo punto , bisogna specificare che il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021) esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

                         CHE TIPOLOGIA DI  CASA POSSO COMPRARE ?

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

A/2 (abitazioni di tipo civile)

A/3 (abitazioni di tipo economico)

A/4 (abitazioni di tipo popolare)

A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

A/6 (abitazione di tipo rurale)

A/7 (abitazioni in villini)

A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Passa presso il nostro ufficio in Bellizzi via Roma 219, cercheremo la soluzione migliore per te 

 

 

 

 

 

 

 

Recasa
Recasa
Agenzia Immobiliare a Bellizzi con 25 anni di attività , specializzata nel settore residenziale

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